L’Amministratore, quale mandatario dei condòmini, agisce per loro conto.
E’ perciò diritto di questi ultimi poter accedere ai documenti che li riguardano, potendone peraltro ottenere una copia a proprie spese.
Questo diritto dei condòmini è garantito dall’art. 1129 del Codice Civile.
La norma infatti obbliga l’Amministratore ad informare i suoi clienti circa gli orari di apertura in cui è possibile prendere visione dei documenti.
Previo appuntamento siamo sempre disponibili ad accogliere i nostri clienti ed a fornire loro ogni informazione necessaria a rendere chiaro il nostro operato.
Puntualità, Trasparenza ed Affidabilità sono le nostre parole d’ordine!